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Cos'è |
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile. Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. |
Cos'è utile sapere |
SEPARAZIONI E DIVORZI CON L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio sono i tempi dettati dall'art. 1 della Legge n. 55/2015. La procedura prevede che l’accordo: debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in caso di
debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in caso di
L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M., dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
L’accordo da inoltrare al Comune di Meleti potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: pec@comunemeleti.casellapec.info La Convenzione sara' trasmessa con allegata lettera di trasmissione a firma congiunta di entrambi gli avvocati.
SEPARAZIONI E DIVORZI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
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Requisiti |
CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Inoltre:
Attenzione: la Legge n. 55 del 3/5/2015 ha introdotto il cd. DIVORZIO BREVE, per cui la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere presentata quando siano trascorsi almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. |
Come fare |
LE FASI DELL'ACCORDO · Compilare il modello con le dichiarazioni sostitutive di certificazione ed inviarlo all'ufficio di stato civile del Comune di residenza di uno di loro, oppure del Comune di celebrazione del matrimonio (civile o religioso con effetti civili) disponibile presso l'Ufficio di stato civile; · prenotazione di appuntamento presso l'Ufficio Matrimoni dello Stato Civile muniti di documenti di identità;
Modifica delle condizioni di separazione o divorzioLe parti possono procedere davanti all'ufficiale dello Stato civile anche a modificare le condizioni di separazione o divorzio già raggiunte in precedenza.Anche in questo caso le parti dovranno rendere la dichiarazione personalmente, con l'assistenza facoltativa di un legale e sottoscrivere l'accordo modificativo. Il procedimento è analogo a quello previsto per la separazione e il divorzio e valgono gli stessi limiti e condizioni, ma non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell'accordo, il quale è dunque immediatamente efficace. |
In quanto tempo |
Prenotazione appuntamento I^ fase: entro 15 giorni dalla richiesta con sottoscrizione immediata dall'accordo appuntamento
II^ fase-conferma accordo: oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo. |
Validità del documento |
Diritto fisso pari a € 16,00. |
Modulistica |
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RICHIESTA di SEPARAZIONE PERSONALE![]() |
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MODIFICA CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE PERSONALE![]() |
DICHIARAZIONE SOSTITUIVA PER RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO / CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO![]() |
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER SCIOGLIMENTO UNIONE CIVILE ![]() |
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MODIFICA CONDIZIONE SCIOGLIMENTO / CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO![]() |
RICHIESTA TRASCRIZIONE CONVENZIONE ex_art._6_legge_162![]() |
Orario settimanale | Mattino | Pomeriggio |
lunedi' | 10.00 - 12.00 | - |
martedi' | 10.00 - 12.00 | - |
mercoledi' | 10.00 - 12.00 | - |
giovedi' | 10.00 - 12.00 | - |
venerdi' | 10.00 - 12.00 | - |
sabato | - | - |
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